La Corte costituzionale,
con la sentenza n. 77/2025, ha dichiarato la legittimità dell’art. 108 comma 12
del Codice dei contratti pubblici, rilevando che la soglia di anomalia può
variare nel corso della gara fino all’aggiudicazione, anche nel caso di
inversione procedimentale, in cui la determinazione della soglia viene
determinata due volte, la prima al momento dell’apertura delle offerte economiche,
la seconda al momento della verifica dei requisiti.