mercoledì 11 aprile 2018

sabato 7 aprile 2018

Società – aumento di capitale con utilizzo del credito dei soci verso la società.

La Corte di Cassazione, con un’innovativa sentenza del 19 febbraio 2018, ha riconosciuto la possibilità che l’aumento di capitale di una srl possa essere effettuato anche mediante l’utilizzo del credito vantato dai soci verso la società. Si tratta del caso in cui, in un momento di indebitamento eccessivo della società, uno o più soci abbiano finanziato la società con un prestito. Ebbene, in un caso del genere l’importo prestato dai soci può essere loro restituito solo dopo la soddisfazione degli altri creditori. Per il motivo predetto, gran parte della giurisprudenza di merito e una datata sentenza della Corte di Cassazione avevano stabilito che il credito dei soci verso la società non potesse essere utilizzato in compensazione del credito della società relativo al pagamento dell’importo dovuto per la sottoscrizione di un aumento di capitale. Con la sentenza sopra richiamata, la Corte di Cassazione ha, invece, ritenuto che l’aumento di capitale possa essere effettuato legittimamente utilizzando in compensazione il credito nei confronti della società.

domenica 7 gennaio 2018

La "pergotenda" è soggetta al permesso di costruire ?

La cosiddetta “pergotenda”, così denominata anche dai giudici ordinari e amministrativi, ossia la tenda che funge da pergolato, per la copertura di spazi esterni, è soggetta al permesso di costruire o deve rientrare nell’ attività edilizia libera? Ebbene, secondo una recente sentenza del TAR Lazio – Roma, del 22 dicembre 2017, la pergotenda è soggetta al permesso di costruire quando l’opera principale è costituita dalla struttura in sé e non dalla tenda. Nel caso esaminato dal TAR l’area coperta risultava estesa 80 mq. e la struttura era sorretta da pali in metallo lunghi 18 metri. L’orientamento del Consiglio di Stato sulla pergotenda è di segno opposto, come si evince dalla lettura delle sentenze del 25.1.2017 e dell’11.4.2014.

venerdì 20 maggio 2016

Obbligo di depositare i documenti nella gara pubblica

Il concorrente ad una gara pubblica deve depositare i documenti richiesti dalla Pubblica Amministrazione, nonostante quest’ultima abbia la facoltà di acquisire gli atti direttamente dagli archivi pubblici. Così si è pronunciato il Consiglio di Stato con la sentenza 1716 del 3 maggio 2016, in cui è stato interpretato il contenuto dell’art. 48 del Dec. Legislat. 12 aprile 2006 n. 163 (ex Codice degli appalti pubblici). Il Consiglio di Stato ha chiarito che, dalla possibilità, per la Pubblica Amministrazione, di procedere ad acquisire documentazione facendo ricorso agli archivi pubblici non discende né che il concorrente sia per ciò solo dispensato dal presentare la documentazione richiestagli, né che la possibilità di cui si sia eventualmente avvalsa l'Amministrazione si trasformi in un obbligo posto dalla legge a carico della medesima.

mercoledì 19 gennaio 2011

STABILIZZAZIONE PRECARI - TERMINE DI DECADENZA PER LA TUTELA DEI DIRITTI

STABILIZZAZIONE PRECARI – TERMINE DI DECADENZA PER LA TUTELA DEI DIRITTI.
I contratti a tempo determinato illegittimi scaduti prima del 24 novembre 2010 dovranno essere impugnati, tramite una qualsiasi comunicazione scritta, anche con un atto stragiudiziale, entro il 22 gennaio 2011.
I contratti scaduti successivamente al 24 novembre 2010 dovranno essere impugnati con le stesse forme sopra descritte entro 60 giorni dalla scadenza contrattuale.
Inoltre entro i successivi 270 giorni dalla notifica della comunicazione scritta sopra detta, dovrà essere proposto il ricorso giurisdizionale oppure dovrà essere comunicata alla controparte la richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato.
La mancata osservanza dei termini sopra detti comporterà l’impossibilità di proporre qualsiasi azione giudiziaria per la tutela dei propri diritti, a seguito della maturata decadenza.
Alle conclusioni sopra dette si giunge in applicazione di quanto stabilito dall’art. 32 della legge 4 novembre 2010 n. 183 (cosiddetto “collegato lavoro 2010”) che ha modificato parzialmente il primo e secondo comma dell’art. 6 della legge 15 luglio 1966 n. 604.
In particolare l’art. 32 sopra citato, al primo comma ha stabilito che:
“Il licenziamento deve essere impugnato a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla ricezione della sua comunicazione in forma scritta, ovvero dalla comunicazione, anch'essa in forma scritta, dei motivi, ove non contestuale, con qualsiasi atto scritto, anche extragiudiziale, idoneo a rendere nota la volonta' del lavoratore anche attraverso l'intervento dell'organizzazione sindacale diretto ad impugnare il licenziamento stesso. “L'impugnazione e' inefficace se non e' seguita, entro il successivo termine di duecentosettanta giorni, dal deposito del ricorso nella cancelleria del tribunale in funzione di giudice del lavoro o dalla comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato, ferma restando la possibilita' di produrre nuovi documenti formatisi dopo il deposito del ricorso. Qualora la conciliazione o l'arbitrato richiesti siano rifiutati o non sia raggiunto l'accordo necessario al relativo espletamento, il ricorso al giudice deve essere depositato a pena di decadenza entro sessanta giorni dal rifiuto o dal mancato accordo”.
Il comma 3 comma 1 lettera d) dell’art. 32 sopra citato ha stabilito inoltre che: “Le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano inoltre:
d) all'azione di nullita' del termine apposto al contratto di lavoro, ai sensi degli articoli 1, 2 e 4 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, e successive modificazioni, con termine
decorrente dalla scadenza del medesimo.”
Il comma 4 dell’art. 32 stabilisce: “Le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche: a) ai contratti di lavoro a termine stipulati ai sensi degli articoli 1, 2 e 4 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della presente legge, con decorrenza dalla scadenza del termine;
b) ai contratti di lavoro a termine, stipulati anche in applicazione di disposizioni di legge previgenti al decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, e gia'conclusi alla data di entrata in vigore ella presente legge, con decorrenza dalla medesima data di entrata in vigore della presente legge”.

giovedì 25 febbraio 2010



CORTE ARBITRALE EUROPEA
SEZIONE DI MESSINA
www.cour-europe-arbitrage.org
www.cortearbitralemessina.net




“I VANTAGGI DELLA CONCILIAZIONE E DELL’ARBITRATO PER LA RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE”


INCONTRO CON GLI ORDINI PROFESSIONALI E LE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA SULLE OPPORTUNITA’ OFFERTE DALLA CONCILIAZIONE E DALL’ARBITRATO ESPLETATE PRESSO LA CORTE ARBITRALE EUROPEA,
ANCHE ALLA LUCE DEL DECRETO LEGISLATIVO IN MATERIA DI CONCILIAZIONE APPROVATO IL 19.2.2010 DAL CONSIGLIO DEI MINISTRI.


LA CORTE ARBITRALE EUROPEA, CON SEDE A STRASBURGO E SEDE TERRITORIALE A MESSINA, HA INDETTO PER VENERDI 5 MARZO 2010 ALLE ORE 11,00 UN INCONTRO CON GLI ORDINI PROFESSIONALI E LE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA PER ILLUSTRARE I CONTENUTI E I VANTAGGI DELLA RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE PER MEZZO DELLA CORTE ARBITRALE EUROPEA PRESSO LA SALA BORSA DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI MESSINA.

Questo appuntamento che rientra nella costante attività scientifica della Corte Arbitrale Europea vuole fare conoscere agli Ordini Professionali e alle Associazioni di Categoria, i vantaggi e i benefici economici derivanti dalla risoluzione delle controversie mediante la Conciliazione e l’Arbitrato svolti dalla Corte Arbitrale Europea.
All’incontro parteciperanno quali relatori il Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Messina, avv. Francesco Marullo di Condojanni, il Presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Messina, dott. Santi Cutugno, il Presidente dell’Ordine degli Ingegneri di Messina, ing. Santi Trovato.
Al convegno sono stati invitati i rappresentanti delle Associazioni di Categoria della Provincia di Messina.
In occasione dell’evento, dopo le relazioni e la proiezione degli slides illustrativi, i componenti della Corte terranno delle sessioni individuali con gli illustri intervenuti, anche al fine di esporre la convenienza della stipulazione di apposite convenzioni con la Corte Arbitrale Europea.
I nostri recapiti sono i seguenti: tel. 090 6783098, fax 090 6411338, , e mail cortearbitralemessina@virgilio.it,. Siti web: www.cour-europe-arbitrage.org, www.cortearbitralemessina.net.

sabato 13 febbraio 2010

Diritto Amministrativo - La dmanda di condono edilizio ha effetti rilevanti anche in assenza dei presupposti per sanare l'abuso



La sentenza n. 20 del 12 gennaio 2010 emessa dal T.A.R. Emilia Romagna ha dichiarato l’improcedibilità del ricorso proposto avverso un’ordinanza di demolizione per abuso edilizio, qualora il ricorrente abbia presentato una domanda di condono edilizio.
Invero, il TAR ha precisato che sussiste una carenza di interesse al ricorso poiché, sia in caso di accoglimento sia in caso di rigetto dell’istanza di condono, il necessario riesame dell’abusività dell’opera comporta la formazione di un nuovo atto amministrativo, che vale comunque a superare il provvedimento sanzionatorio oggetto dell’impugnativa.
In tal caso, infatti, l’interessato potrebbe impugnare l’atto conclusivo del procedimento di condono.
Tuttavia, dalle argomentazioni sopra dette, deriva un’importante conseguenza, favorevole al soggetto che ha commesso l’abuso.
Infatti, qualora il soggetto che ha commesso l’abuso non impugni l’ordinanza di demolizione entro i termini di decadenza previsti dalla legge, potrà presentare una domanda di condono edilizio, al solo fine di determinare l’inizio di un nuovo procedimento amministrativo e quindi un nuovo provvedimento amministrativo, impugnabile dal momento della sua comunicazione.
Quanto sopra determinerebbe, evidentemente, una riapertura dei termini, già scaduti per l’impugnazione dell’ordinanza di demolizione, ma ancora in vigore per l’impugnazione del provvedimento che rigetti l’istanza di condono edilizio.
Sempre in relazione al rapporto tra l’ordinanza di demolizione di un’opera abusiva e l’istanza di condono, si deve segnalare un’importante sentenza n. 1435 del 2008 del T.A.R. Sicilia Sez. Catania, la quale ha stabilito che è illegittimo il provvedimento di acquisizione gratuita al patrimonio indisponibile di un Comune, successivo ad una domanda di condono edilizio avente ad oggetto un’opera abusiva oggetto di un’ordinanza di demolizione.
Nella fattispecie sottoposta all’esame del TAR, l’interessato aveva proposto ricorso avverso un’ordinanza di demolizione.
Successivamente era stata proposta domanda di condono edilizio, rigettata dal Comune.
Avverso il rigetto dell’istanza di condono era stato proposto ricorso per motivi aggiunti.
Nel frattempo, il Comune aveva emesso il provvedimento di acquisizione gratuita al patrimonio dell’Ente dell’opera abusiva e avverso il predetto provvedimento veniva proposto un nuovo ricorso per motivi aggiunti.
Il TAR emetteva una sentenza in cui rigettava i ricorsi avverso l’ordinanza di demolizione e avverso il rigetto dell’istanza di condono e accoglieva il ricorso avverso il provvedimento di acquisizione gratuita al patrimonio dell’Ente.
Il TAR ha motivato la decisione osservando che la domanda di condono edilizio aveva privato di efficacia l’ordinanza di demolizione e reso pertanto illegittimo il provvedimento di acquisizione gratuita delle opere abusive.
Orbene, le predette argomentazioni danno una grande rilevanza all’istanza di condono edilizio, la quale determina l’inefficacia dell’ordinanza di demolizione che, ovviamente, potrà essere emessa nuovamente, dopo l’eventuale rigetto dell’istanza stessa.
Messina, 13 febbraio 2010